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Teatro Antico, la Commissione Liquidatoria fa causa alla Regione: “2,8 mln mai versati a Taormina”

TAORMINA – La politica locale “ossequia” ormai da troppi anni la Regione Siciliana (che ringrazia e chiude il Ccpm) e allora ci pensa la Commissione Straordinaria di Liquidazione a rimettere le cose sul binario giusto e a porre in essere un atto amministrativo importante e carico di significati per la Città di Taormina.

L’organo nominato dal Presidente della Repubblica per il dissesto a Taormina ha deliberato il 3 maggio scorso l’incarico ad un legale per procedere, nei confronti della Regione, al fine di recuperare 2,8 milioni di euro che spettano al Comune di Taormina per i proventi del Teatro Antico. Per intenderci si tratta di soldi, parecchi soldi, dovuti da Palermo e mai versati nelle casse del Comune. Una cifra pesante che la Regione si è tenuta nei suoi bilanci e sulla quale il Comune di Taormina (in dissesto dal luglio 2021) sin qui non si era mosso – come avrebbe potuto e dovuto fare – per andare fino in fondo e ottenere le somme spettanti ad una città.

In buona sostanza, sino a qualche anno fa era in vigore una legge (la normativa regionale n.10 del 99) che prevedeva l’obbligo di versamento di una percentuale sui biglietti di ingresso al Teatro Antico (il 30%) al Comune di Taormina e a tal proposito era stata sottoscritta anche una convenzione tra Regione e Comune. Poi, con la più classica delle “furbate” palermitane di palazzo, è cambiato il quadro normativo, la Regione ha istituito i Parchi e ha posto fine agli effetti di quella l.r. n.10/99. Ma nel frattempo, in ogni caso, la Regione avrebbe dovuto versare al Comune di Taormina il totale delle ultime annualità, tuttavia, non lo ha fatto. Senza dimenticare che già in precedenza, un privato, un ex gestore dei servizi di biglietteria del Teatro Antico, a sua volta, non aveva versato circa Un milione di euro sempre al Comune di Taormina e già in quella vicenda si era innescato un contenzioso.

Due passaggi, nella deliberazione della Commissione Liquidatoria del 3 maggio 2023, riassumono con estrema chiarezza i contorni della situazione e riguardano il mancato versamento di 2,8 milioni da parte della Regione ma anche e soprattutto il principio di non equità per Taormina, che non introita un euro sul Teatro Antico ma in compenso deve assicurare ogni estate (a spese del proprio bilancio, quindi dei contribuenti taorminesi) i servizi per le date in cui vanno in scena i vari spettacoli nel sito archeologico.

“Ad oggi – spiega la Commissione – non sono state versate a questo Comune le somme derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al Teatro Antico per gli anni 2014 (saldo residuo 706 mila 117,20 euro), 2015 (Un milione 463 mila 352,90 euro) e 2016 (primo semestre pari ad 705 mila 271,20 euro) per complessivi 2 milioni 874 mila 741,30 euro. Con la delibera di Giunta comunale n. 183 del 05/06/2018 il sindaco era stato autorizzato a proporre azione di recupero delle somme dovute dalla Regione. Con successiva determina dirigenziale n. 131 del 27 giugno 2018 era stato conferito incarico professionale per il recupero delle somme all’avv. Mario Caldarera, che ha, successivamente, rinunciato all’incarico senza avere espletato alcuna attività. Dopo la rinuncia dell’avv. Caldarera, nessuna azione è stata posta in essere dall’ente al fine del recupero delle somme”.

“Il Comune di Taormina – continua la Commissione – ha tutto il diritto di incassare le somme, avendo subito l’onere di fornire i servizi collegati ad una platea molto vasta di spettatori, che hanno avuto un impatto molto forte sul tessuto sociale del territorio, senza apportare vantaggi di natura economica, essendo visitatori occasionali della città, soggiornanti solo per il tempo necessario alla visione dello spettacolo. Non sarebbe equo che il Comune sopportasse i costi e gli oneri degli spettacoli al Teatro Antico, senza alcuna partecipazione ai ricavi che sarebbero di pertinenza esclusiva di altri soggetti. Si ritiene, inoltre, che gli atti convenzionali fossero determinati dal giusto principio di compensare almeno in parte la città rispetto all’impatto ed ai costi che gli spettacoli hanno determinato”.

La Commissione Liquidatoria, con nota del 28 marzo scorso, aveva invitato il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali a versare al Comune di Taormina la somma di 2 milioni 874 mila 741,30 euro per le somme dovute all’ente, derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al Teatro Antico per gli anni 2014, 2015 e 2016 e a questo punto l’organo straordinario ha preso atto che non è pervenuto nessun riscontro da Palermo. Si va al contenzioso.

Eccola la deliberazione della Commissione Liquidatoria di cui fanno parte Lucio Catania (presidente) Maria Di Nardo e Tania Giallongo. I tre commissari, ancora una volta, si confermano meritevoli di un plauso per l’attività che stanno portando avanti per il risanamento del Comune di Taormina. La bontà del loro operato viene ulteriormente corroborata ed impreziosita da questo atto che – repetita iuvant – assume una valenza simbolica, perché al di là della dimensione prettamente procedurale ed amministrativa dell’atto, questa deliberazione fa l’interesse di Taormina e dei taorminesi.

Deliberazione n. 25 del 3 maggio 2023

OGGETTO: Proposizione azione nei confronti dell’assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana per il recupero delle somme dovute al Comune di Taormina in ottemperanza dell’art. 7 della l.r. n. 10/1999 e ss.mm.- Conferimento incarico per la difesa dell’Ente.

L’anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di maggio, alle ore 8,30 e segg. nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Taormina nelle persone dei Sigg.: Lucio Catania (presidente), dr.ssa Maria Di Nardo (componente) e dott.ssa Tania Giallongo (componente) e con la partecipazione della dr.ssa Di Cara Antonella, nella qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

PREMESSO CHE:
• il Comune di Taormina, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22 luglio 2021, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
• con D.P.R. in data 25 ottobre 2021 è stato nominato l’Organo straordinario di liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
• in data 8 – 9 novembre 2021 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell’Organo straordinario di liquidazione: dott.ssa Tania Giallongo, dott.ssa Maria Di Nardo e dott. Lucio Catania;
• ai sensi dell’art. 252, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2021 si è regolarmente insediata presso il Comune di Taormina eleggendo quale presidente il dr Lucio Catania;
PREMESSO che
• Ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 10 /99, rubricato” Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso. ”Nel testo vigente nell’anno 2014 si statuiva “1. Sino al 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è versato ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.”
• Nell’anno 2015, la predetta disposizione normativa, così come modificata dall’art. 60, commi 4 e 5 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, così statuiva al comma1 bis “Il versamento è effettuato in forma anticipata nella misura dell’80 per cento calcolata sugli introiti dell’anno precedente, previa definizione, in accordo con i Servizi competenti per la gestione dei parchi, dei musei, delle gallerie e delle zone archeologiche e monumentali regionali, degli interventi e progetti da realizzare. La restante quota è erogata a seguito di rendicontazione delle spese effettuate”; comma 1 ter “La mancata destinazione dei proventi da parte dei comuni alle finalità indicate nella convenzione comporta il recupero delle somme, anche tramite compensazione, da parte dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.”
• Da ultimo, a decorrere dall’ 08 ottobre 2016, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 1 della L.R. n. 20 /2016, l’art. 7 L.R. 10/99così statuisce: “1. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della cultura, fino ad una quota massima del trenta per cento, sono destinati, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana per la realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza. 2. Sono fatte salve, fino alla data di relativa scadenza, le convenzioni stipulate con i comuni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le obbligazioni assunte per gli anni 2015 e precedenti, nei confronti dei comuni sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nelle economie realizzate a valere sulle risorse stanziate, con destinazione vincolata (Missione 5, Programma 2, capitolo 377345) nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 4. Le obbligazioni assunte per gli anni 2016 e successivi, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nei limiti delle risorse di cui al comma 1, con priorità rispetto alla destinazione di cui al medesimo comma 1.”
• Nell’anno 2014 era in vigore la convenzione sottoscritta in data 12/05/2011 tra il Comune di Taormina e l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, approvata con DDG 1008 del 27/06/2011.
• In data 16/06/2015 è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Taormina e l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e successivamente, con atto aggiuntivo sottoscritto nel mese di luglio 2015, è stato tenuto conto delle modifiche normative intervenute da ultimo con la L.R. 15/05/2015 n. 20 all’art. 60.
• Ad oggi non sono state versate a questo Comune le somme derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al Teatro Antico per gli anni 2014 (saldo residuo di euro 706.117,20), 2015 (euro 1,463,352,90) e 2016 (primo semestre pari ad euro 705.271,20) per complessivi € 2.874.741,30.
• Con la delibera di G. C. n. 183 del 05/06/2018 il Sindaco era stato autorizzato a proporre azione di recupero delle somme dovute dall’assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana in ottemperanza dell’art. 7 della l.r. n. 10/1999 e ss.mm. in nome e per conto dell’Ente.
• Con successiva determina dirigenziale n. 131 del 27 giugno 2018 era stato conferito incarico professionale per il recupero delle somme all’avvocato Mario Caldarera, del foro di Messina, che ha, successivamente, rinunciato all’incarico senza avere espletato alcuna attività.
• Successivamente alla rinuncia dell’avv. Caldarera, nessuna azione è stata posta in essere dall’Ente al fine del recupero delle somme di cui trattasi.
RITENUTO che il Comune di Taormina ha tutto il diritto di incassare le somme di cui trattasi, avendo subito l’onere di fornire i servizi collegati ad una platea molto vasta di spettatori, che hanno avuto un impatto molto forte sul tessuto sociale del territorio, senza apportare vantaggi di natura economica, essendo visitatori occasionali della città, soggiornanti solo per il tempo necessario alla visione dello spettacolo;
RILEVATO che non sarebbe equo che il Comune di Taormina sopportasse i costi e gli oneri degli spettacoli al Teatro Antico, senza alcuna partecipazione ai ricavi che sarebbero di pertinenza esclusiva di altri soggetti;
RITENUTO che gli atti convenzionali di cui sopra fossero determinati dal giusto principio di compensare almeno in parte la città rispetto all’impatto ed ai costi che gli spettacoli hanno determinato;
RITENUTO che il professionista da incaricare deve essere individuato tra gli iscritti nell’elenco suddetto tenuto conto dei seguenti criteri specificità, complessità, valore della controversia nonché esperienza maturata in relazione all’oggetto dell’incarico, come documentata nel curriculum presentato all’atto dell’iscrizione nell’elenco aperto;
RILEVATO che, con nota n. 663 del 28 marzo, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha invitato il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana a versare al Comune di Taormina la somma di € 2.874.741,30 per le somme dovute all’Ente derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al Teatro Antico per gli anni 2014, 2015 e 2016;
PRESO ATTO che nessun riscontro è pervenuto a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Indennità Siciliana;
RILEVATO che con note prot. 754-755-756 del 12 aprile 2023 sono tati richiesti dei preventivi a tre professionisti, individuati tramite lo scorrimento dell’elenco di cui alla propria deliberazione n. 13 del 6 giugno 2022 (“Approvazione short list avvocati per il conferimento di incarichi legali per rappresentanza in giudizio, recupero crediti, rappresentanza in giudizio e/o redazione di pareri”);
RITENUTO che tutti e tre i professionisti, in possesso della necessaria qualificazione all’espletamento dell’incarico, hanno manifestato disponibilità ad acquisire la difesa degli interessi dell’Ente;
COMPARATE le proposte secondo i criteri sopra individuati, la Commissione, visti i curricula ed acquisiti i preventivi dei legali, ritiene di conferire l’incarico di cui trattasi all’avvocato Giovanni De Nigris, con studio in Casarano, via Calatafimi, 121;
EVIDENZIATO che l’incarico viene conferito nel rispetto dei predetti principi ed elementi in quanto:
• l’esperienza professionale dichiarata nel curriculum agli atti è adeguata ad assistere l’Ente nella controversia “de qua”;
• l’Avvocato non ha ricevuto altri incarichi dal Comune di Taormina a seguito dell’approvazione dell’elenco dei professionisti avvenuto con propria delibera n. 13 del 6 giugno 2022;
EVIDENZIATO che il compenso da corrispondere è pari a €11.914,64 (di cui € 4.219,35 – contributo unificato per € 870,00 – per la fase monitoria), oltre IVA e Cap come per legge e spese vive di giudizio (contributo unificato per € 1.686,00);
VISTI gli artt.6 e50 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO gli art.183 e 191 del D.Lgs.n. 267/2000, modificati dall’art.74 del D.Lgs. n. 111 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO l’art.184 del D.Lgs. n. 267/2000
DELIBERA

  1. Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di nominare, nell’azione di recupero delle somme dovute dall’assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana in ottemperanza dell’art. 7 della l.r. n. 10/1999 e ss.mm , l’Avv. Giovanni De Nigris, con studio in Casarano (Lecce), Via Calatafimi, 121;
  2. Di dare atto che l’incarico è regolamentato dal disciplinare allegato;
  3. Di dare atto che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari a complessivi
  4. Dare atto che la spesa di cui sopra è a carico della gestione della Commissione Straordinaria di Liquidazione nell’ambito degli oneri di liquidazione.
  5. Demandare all’ufficio di Segreteria Generale del Comune di Taormina la pubblicazione della presente sul sito Internet istituzionale del Comune di Taormina.
  6. Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online del Comune di Taormina.
  7. Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378.
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