Novità sul tax credit dal Ministro del Turismo. E’ stato pubblicato il decreto che estende le modalità di utilizzo del beneficio fiscale per le strutture ricettive riqualificate dalla misura PNRR IFIT.
Si tratta del decreto che stabilisce le disposizioni applicative per l’accesso al credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – “IFIT: estese le modalità di utilizzo del beneficio fiscale”.
Il decreto sul tax credit stabilisce le disposizioni applicative per l’accesso al credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – “IFIT: estese le modalità di utilizzo del beneficio fiscale”.
Credito d’imposta dell’80% e contributo a fondo perduto fino al 50% e fino a 40.000 € (incrementabili per altri 100 000 euro) per aumentare la qualità dell’ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale e alla riqualificazione.
SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari del credito di imposto sono le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
OGGETTO
Sono ammessi: interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c); ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente comma; realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativamente alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
OBIETTIVI E FINALITÀ
Riqualificazione delle strutture del settore turistico attraverso la realizzazione di interventi diversificati (ristrutturazioni immobiliari, investimenti ecosostenibili) ed innalzamento degli standard qualitativi.


