L’estate italiana si sta chiudendo sotto il segno di una tragica, imperturbabile, certezza: la scia di sangue che travolge le donne non accenna ad arrestarsi. Solo tra luglio e la metà di agosto, la cronaca nazionale ha registrato almeno otto omicidi in cui gli inquirenti ipotizzano o contestano il reato di femminicidio, ai quali si aggiunge una drammatica costellazione di episodi tentati, aggressioni e violenze sparse in ogni angolo del Paese.
Di fronte a questa sequenza di vite spezzate, diventa impossibile derubricare i singoli casi a semplici fatti di cronaca nera. Ci troviamo davanti a un’emergenza strutturale e culturale che si ripresenta puntuale, come un “orologio svizzero” e che smentisce con la sua brutalità irrisolta la solita retorica sui passi in avanti che si vorrebbero compiere nella sicurezza e nell’attenzionare la convivenza civile.
La legge 2 dicembre 2025, n. 181, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre ed entrata in vigore il 17 dicembre scorso, ha introdotto nel codice penale l’articolo 577-bis. La nuova norma configura come femminicidio l’uccisione di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione o prevaricazione, oppure attraverso controllo, possesso o dominio esercitati nei suoi confronti in quanto donna. La fattispecie comprende anche l’uccisione legata al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva o finalizzata a limitarne le libertà individuali. La pena prevista è l’ergastolo; fuori dalle ipotesi specificamente previste dal nuovo articolo resta applicabile l’omicidio volontario disciplinato dall’articolo 575. La legge obbliga il sistema giudiziario a individuare, nei casi concreti, la motivazione di genere dell’omicidio. Non ogni donna uccisa è automaticamente vittima di femminicidio dunque: avete capito bene, occorre accertare che l’omicidio rientri nelle condizioni previste dalla norma. E allora di che parliamo? Di fronte ad un femminicidio ci si può fermare ad “interpretare” la matrice del delitto anziché prendere atto, intanto, alla base di tutto della gravità sostanziale dell’avvenuto? L’articolo 577-bis ha migliorato la situazione? No.
La risposta istituzionale, purtroppo, continua a muoversi sui binari di un approccio morbido rispetto a una barbarie che non si ferma. Negli ultimi anni si è assistito a una proliferazione di riforme legislative e inasprimenti di pena che, sulla carta, hanno promesso una stretta decisiva contro la violenza di genere. Tuttavia, l’efficacia di una legge non si misura dalla severità formale dei codici, ma dalla capacità reale di proteggere le vittime prima che sia troppo tardi. La realtà dei fatti dimostra che i nuovi strumenti normativi non hanno scardinato l’impunità né invertito la rotta, rimanendo spesso un urlo vano nel deserto a causa di una macchina applicativa lenta e farraginosa.
Ad aggravare il senso di frustrazione sociale è la percezione di un sistema giudiziario e sanzionatorio che troppe volte va a smussare gli angoli della responsabilità. Tra sconti di pena legati ai riti alternativi, concessioni di attenuanti e il ricorso sistematico a perizie psichiatriche – tese a trasformare (ed ammorbidire) la violenza patriarcale in un temporaneo “raptus” di follia –, i colpevoli beneficiano di tutele che appaiono inaccettabile rispetto al dramma delle vittime e delle loro famiglie. Peggio ancora i dispositivi tecnologici di controllo, come i braccialetti elettronici, sono inutili perché non possono contenere la furia di chi considera la donna una proprietà privata. Le bestie non si fermano e se lo Stato gli mette il braccialetto, decidono in diversi casi di andare dalla loro “preda”, sapendo che la loro aggressione precederà l’arrivo dei tutori della legge.
Il vero nodo del problema resta dunque la distanza tra la severità dichiarata a parole dalla politica e la vulnerabilità quotidiana oggettiva delle donne. Chi trova il coraggio di denunciare si scontra ancora con una rete di protezione che fa acqua da tutte le parti: ritardi nelle valutazioni del rischio, carenza di fondi per i centri antiviolenza e una diffusa sottovalutazione dei segnali di pericolo. Ma soprattutto non c’è quella inflessibilità senza se e senza ma che dovrebbe riguardare gli aggressori. Continuare a parlare di mostri isolati serve solo a deresponsabilizzare la società, nascondendo il fatto che questi delitti sono figli di una cultura radicata del reato e della relativa impunità che poi lo accompagna.
Finché la lotta alla violenza di genere rimarrà confinata nell’alveo dell’emergenza e di un non volersi porre al cospetto del problema con una risposta ferma e strutturata, la svolta resterà un miraggio. Non bastano “leggine tampone” se non si investe in una radicale rivoluzione culturale che parta dalle scuole e se non si garantisce, in primis, la certezza assoluta della pena e delle misure efficaci di protezione dei soggetti deboli. Le donne italiane continuano a subire, a denunciare invano e, purtroppo, a morire, in attesa che lo Stato decida finalmente di passare dalla solidarietà astratta a una difesa drastica della vita. La violenza esige una risposta esemplare rispetto a condotte efferate e prive di umanità che non meritano nessuna giustificazione. La speranza è che questo nodo mai risolto di una così tragica questione venga compreso, innalzando il livello di tutela delle donne esposte (e/o già esposte) alla violenza ed inasprendo le pene per “le bestie” senza margini di interpretazione del reato. Sino ad allora quante altre donne dovranno ancora subire, piangere e soccombere?


