TAORMINA – Polemiche roventi in queste ore a Taormina sull’esito a sorpresa dell’inchiesta per i mancati versamenti dell’imposta di soggiorno a Taormina, chiusa con l’assoluzione di tutti gli indagati, 24 operatori turistici che erano finiti nel mirino della magistratura e adesso non andranno a giudizio per effetto della decisione del GUP di non luogo a procedere.
Il fatto non costituisce più reato. Tutto va in archivio con un esito piuttosto sorprendente, per alcuni versi rocambolesco e di fatto un pezzo (determinante) del finale di questa storia potrebbe averlo scritto l’ex premier Giuseppe Conte.
Correva l’anno 2020 quando il 19 maggio il decreto Rilancio (poi convertito in legge il 17 luglio 2020) stabilì che non potevano più essere accusati di peculato gli albergatori che non versavano ai Comuni le tasse di soggiorno. E come si ricorderà si scatenò allora la bufera per una legge bollata come “ad personam”, che a detta di alcuni sarebbe stata posta in essere per favorire il suocero dell’allora premier Conte. Cesare Paladino, papà di Olivia e patron del lussuoso Hotel Plaza di Roma, aveva infatti patteggiato nel 2019 un anno e due mesi con pena sospesa per aver omesso di versare al Campidoglio oltre due milioni di euro di contributo di soggiorno.
Quel colpo di spugna ha arroventato il clima sul caso, perché da quel momento in poi si cancellava la sanzione penale per il ritardato e omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore, trasformandola tutto al più in un semplice illecito amministrativo con multa da pagare. Va detto che la norma è stata mal digerita dalla magistratura stessa, visto che il suocero del premier aveva atteso che la norma fosse convertita in legge e immediatamente dopo aveva poi chiesto di rivedere retroattivamente quella condanna al tribunale di Roma. Ma i pm della procura di Roma si pronunciarono per la non retroattività della norma.
“I magistrati allora – come riporterà un articolo di Maria Elena Vincenzi su Repubblica dell’11 settembre 2020 – hanno redatto un parere in cui forniscono la loro lettura della nuova legge. Che, certo, depenalizza quella condotta ma non il reato. Il che vuole dire una sola cosa: non vale per i fatti commessi prima del 19 maggio. Secondo i magistrati la nuova norma cambia la posizione dell’albergatore che non è più esattore ma obbligato in solido con il cliente. In pratica, la tassa di soggiorno diventa un’imposta normale che deve essere versata l’anno successivo (probabilmente aumenterà l’evasione, ma questo è un altro problema). Insomma, sì, c’è stata una depenalizzazione perché “la condotta del gestore che non versa l’imposta non può più costituire peculato”, ma non ha “efficacia retroattiva” e, soprattutto, “non può dirsi integrativo della norma penale, non avendo inciso sulla norma incriminatrice”. Per la procura “non vi è abolitio criminis perché la norma sopravvenuta non espunge nella macro-categoria degli incaricati di pubblico servizio la sotto-categoria degli incaricati dalla riscossione delle imposte per conto di un ente pubblico”. Chi ha commesso peculato prima del 19 maggio, continuerà il processo o, se già condannato, dovrà tenersi la condanna. E se è ha subito un sequestro non potrà riavere il denaro: il parere dei pm sul punto è “assolutamente negativo”. Una lettura che ora si presta ad essere valutata dai giudici ma che ha incassato un primo successo: un gip si è già espresso: ha sposato la tesi della procura e condannato un albergatore inadempiente”.
Poi, poco tempo dopo, al tramonto di quello stesso anno, arriverà il colpo di scena finale raccontato dal Corriere della Sera in un articolo di Giulio De Santis del 10 dicembre 2020:
“Il padre della compagna di Giuseppe Conte era accusato di non aver versato due milioni di euro di tassa di soggiorno al Comune di Roma tra il 2014 e il 2018: dovrà pagare solo una sanzione amministrativa. Cesare Paladino, gestore del Grand Hotel Plaza, ha ottenuto la revoca della sentenza di patteggiamento a un anno e due mesi di reclusione con l’accusa di peculato per non aver versato due milioni di euro di tassa di soggiorno al Comune tra il 2014 e il 2018”.
“Il gup Bruno Azzolini ha accolto l’istanza d’incidente di esecuzione presentata lo scorso 29 luglio dall’avvocato e professore Stefano Bortone, difensore di Paladino, padre di Olivia Paladino, compagna del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La richiesta di revoca è stata avanzata pochi giorni dopo la conversione in legge da parte dei due rami del Parlamento del decreto Rilancio, contenente l’articolo 180. Norma che ha stabilito come, nei confronti del gestore responsabile del mancato versamento dell’imposta, d’ora in avanti si applicherà solo una sanzione amministrativa”.
“Nel motivare la decisione, il gup – presidente dei gip a Piazzale Clodio – ha sottolineato che «il legislatore è intervenuto stabilendo che questa condotta non è più reato, ma solo una sanzione amministrativa». Prosegue il gup osservando che il legislatore «non può dubitarsi che abbia compiuto una valutazione “politica”, privando di rilevanza penale la fattispecie». Infine, Azzolini conclude, scrivendo che «la previsione di una sanzione amministrativa non lascia dubbi sulla volontà di prendere atto della gravissima situazione del settore alberghiero (che perdura da anni), crisi portata al collasso di recente dall’emergenza sanitaria”.
“Il gup ha deciso di concedere la revoca, respingendo il parere sfavorevole avanzato dalla procura durante l’incidente di esecuzione svoltosi lo scorso 30 novembre. Secondo gli inquirenti, la norma non è un «abolitio criminis» perché non modifica la nozione astratta d’incaricato di pubblico servizio, ma elimina solo le condizioni con cui, a partire dall’intervento legislativo, un singolo albergatore non è più identificabile in questa veste. La valutazione della procura, tuttavia, ha già incontrato diverse bocciature. Lo stesso gup Azzolini, lo scorso 10 novembre, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un albergatore, accusato di non aver pagato la tassa di soggiorno. Ancora prima, lo scorso 23 giugno, il Tribunale ha assolto con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato un albergatore, accusato di peculato per non aver versato 160mila del contributo. Paladino, prima del patteggiamento, ha restituito i due milioni di euro non versati nei quattro anni precedenti. A questa somma, il proprietario del Plaza ha aggiunto anche un risarcimento danni. La procura, in seguito alla restituzione della cifra, aveva dato parere favorevole al patteggiamento”.
In estrema sintesi, il gup di Roma, nonostante l’opposizione della procura di Roma, ha accolto il ricorso di Paladino revocando la condanna a un anno e due mesi per peculato “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
In buona sostanza, in quel caso come negli altri – compresa la vicenda di Taormina – il reato riguardante il mancato e omesso versamento dell’imposta di soggiorno è stato depenalizzato. Così ha deciso il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020. L’argomento viene disciplinato all’articolo 180, comma 4: “Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.
Il caso Paladino – mettiamola così – è il centro di gravità permanente che secondo i malpensanti avrebbe ispirato la rivisitazione della materia sino alla discussa novatio legis del 2020. Di certo, al di là della querelle politica tra i partiti su quella che è stata definita una legge ad personam, le determinazioni assunte dal governo Conte nel decreto Rilancio hanno inciso profondamente, sul piano giurisprudenziale, su quello che un tempo forse sarebbe stato un esito differente per vicende come quella di Taormina.


