HomePoliticaDissesto a Taormina: a che punto siamo? Ecco il "dossier" dell'OSL

Dissesto a Taormina: a che punto siamo? Ecco il “dossier” dell’OSL

TAORMINA – A due anni e quattro mesi dal dissesto finanziario, dichiarato dall’ente nel luglio 2021, qual è la situazione economica e finanziaria del Comune di Taormina? Come procedono le iniziative finalizzate al pagamento dei debiti? Le risposte arrivano dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, incaricata dal Quirinale. L’OSL composto da Lucio Catania, Maria Di Nardo e Tania Giallongo ha redatto una dettagliata relazione sullo stato aggiornato delle cose, per quanto concerne le procedure volte al risanamento.

Ecco la relazione informativa della Commissione Liquidatoria, un dossier che fornisce un quadro complessivo delle dinamiche in oggetto e delle relative attività poste in essere dai funzionari nominati dal Capo dello Stato.

“Abbiamo ritenuto opportuno relazionare per una comunicazione trasparente, ed il più possibile chiara ed esauriente, riguardo all’operato dell’Organo tecnico sulla procedura dissestuale”, spiega l’OSL.

“Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22 luglio 2022 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Taormina e, con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2021, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione, insediatasi, entro il termine di cinque giorni dalla notifica del decreto di nomina, in data 11 novembre 2021. All’Organismo Straordinario di Liquidazione (in prosieguo, O.S.L.) compete, in particolare, l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso e l’adozione di tutti i provvedimenti normativamente previsti per l’estinzione dei debiti dell’ente inerenti fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ossia entro il 31 dicembre 2020, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (Cfr. art. 5, co. 2, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito in legge 28 maggio 2004, n. 140; Consiglio di Stato, n. 856 del 04/03/2008).
L’O.S.L. ha svolto le proprie funzioni tenuto conto degli effetti conseguenti ex lege
alla dichiarazione di dissesto, che di seguito si elencano:
• separazione della gestione del pregresso da quella corrente;
• sospensione, fino all’approvazione del rendiconto, delle azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’O.S.L.;
• estinzione d’ufficio delle procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione per le quali siano scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente;
• blocco dei pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione del dissesto sulle somme del tesoriere che può disporne per le finalità dell’ente e di legge;
• mancata decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme di competenza del dissesto dovute per anticipazioni di cassa e sui debiti insoluti, dalla deliberazione del dissesto e sino all’approvazione del rendiconto.

Tra gli adempimenti preliminarmente espletati dalla Commissione Straordinaria, la cui attività non è segnata da perentorietà di termini (Cfr. T.A.R. Campania n. 12032 del 16/09/2004), si annoverano:
◦ l’adozione, entro dieci giorni dall’insediamento, dell’avviso di avvio della procedura di liquidazione;
◦ l’istituzione del servizio di tesoreria della liquidazione;
◦ l’apertura del conto della liquidazione in tesoreria unica SIOPE;
◦ la richiesta all’ente di acquisizione del fondo di cassa e di revisione straordinaria dei residui attivi e passivi;
◦ la comunicazione al concessionario della riscossione per i versamenti di competenza dell’O.S.L. sul conto della liquidazione;
◦ la richiesta di quantificazione del patrimonio disponibile ai fini dell’eventuale alienazione e delle quote delle economie sui mutui da destinare alla liquidazione.
Contestualmente ai superiori adempimenti, la Commissione Straordinaria, nell’esercizio del potere di auto organizzazione (art. 253 D.Lgs. n. 267/2000), dato atto di avvalersi dei beni strumentali allocati nei locali messi a disposizione dall’amministrazione ordinaria, ivi inclusi le apparecchiature informatiche ed il materiale per il regolare funzionamento, ha deliberato di costituire l’ufficio di supporto, autorizzando il personale assegnato a prestare lavoro straordinario, come consentito dalla normativa di settore (art. 4, co. 8-bis, D.P.R. 24.08.1993 n. 378), limitatamente alle attività svolte al di fuori dell’ordinario orario di servizio, con onere sulla liquidazione.
All’avviso divulgato, unitamente a fac-simile di istanza, con scadenza 22 gennaio 2022, prorogata di ulteriori 30 giorni, fino al 20 febbraio 2022, per la definizione dell’ammontare debitorio dell’ente, ha fatto seguito la presentazione delle istanze di insinuazione al passivo da parte dei creditori, ai sensi dell’art. 252, co. 2, del D.Lgs. n. 267/00 e dell’art. 9, co. 1, del D.P.R. n. 378/93. A seguito di tale propedeutica attività, l’O.S.L. ha provveduto alla rilevazione delle partite debitorie, presentate entro i termini e fuori termine, di bilancio e fuori bilancio comunque sorti alla data del 31/12/2020, complessivamente censite nel numero e nell’ammontare.

Su proposta della Commissione Straordinaria, avanzata con deliberazione n.14 del 6 giugno 2022, l’ Amministrazione Comunale, giusta deliberazione di G.C. n.255 del 27 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha manifestato la volontà di aderire alla procedura semplificata di liquidazione, prevista e disciplinata dall’art. 258 del succitato T.U.E.L., con contestuale formalizzazione di impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell’ O.S.L. le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata.
In merito, va evidenziato che, sui benefici scaturenti dalla procedura semplificata, si è pronunciata la stessa Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie (Delibera n. 14/2009), che ha sottolineato come, dall’analisi compiuta sugli enti dissestati nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, emerge l’impossibilità per gli enti locali dissestati di raggiungere il risanamento senza alcun intervento erariale o regionale, auspicando, di conseguenza, un intervento che possa rendere obbligatoria l’adozione della suddetta procedura, accompagnata da un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell’ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni. La Corte ritiene, infatti, di tutta evidenza che una massiccia applicazione di tale procedura verrebbe a generare, oltre alla riduzione della massa passiva, l’altro importante positivo effetto di evitare all’ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce.
In sintesi, il ricorso alla PROCEDURA SEMPLIFICATA, in luogo della PROCEDURA ORDINARIA, consente:
• la non compilazione del piano di rilevazione e la sola predisposizione del piano di estinzione (se non ci fossero debiti esclusi si potrebbe approvare direttamente il rendiconto finale);
• la realizzazione di una notevole riduzione della massa passiva;
• il pagamento immediato dei creditori che accettano la proposta transattiva (30 giorni);
• di evitare l’aggressione dei creditori dopo la chiusura del dissesto.
Si evidenzia che la tempestiva adesione alla modalità di gestione del dissesto con procedura semplificata ha consentito l’ accesso alle misure previste dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e dall’art. 4 del Decreto del Ministero dell’interno del 9 aprile 2018, con le quali è stabilita la concessione di anticipazioni di liquidità in favore di enti locali in dissesto finanziario con un contributo biennale (dal 2019 al 2020) per gli enti che

hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019 e che abbiano aderito alla procedura semplificata.
Con successiva deliberazione n. 20 del 3.10.2023, questa Commissione Straordinaria ha determinato la percentuale per il pagamento dei debiti ammessi in misura variabile dal 40% al 60% tenuto conto dell’ anzianità del debito, con rinuncia, da parte del creditore, ad ogni altra pretesa e con liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato liquidate per intero (100% ).
GESTIONE SEPARATA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI NATURA VINCOLATA
Ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017) che ha modificato la previgente normativa, compete all’ organo straordinario di liquidazione anche l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata. Alla data odierna non sono stati richiesti né autorizzati pagamenti di posizioni debitorie riconducibili alla gestione vincolata.
REPORT GESTIONE AL 31 OTTOBRE 2023
Alla data odierna sono pervenute 353 istanze (di cui 245 entro i termini e 107 fuori termine) per un ammontare complessivamente richiesto di € 73.893.605,40 (di cui € 64.751.761,64,70 entro i termini e € 9.141.843,76 fuori termini).
La Commissione straordinaria di liquidazione ha ritenuto opportuno richiedere all’Ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestassero che la prestazione fosse stata effettivamente resa e che la stessa rientrasse nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente locale. I responsabili dei servizi sono stati chiamati, altresì, ad attestare che non fosse avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non fosse caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto.
Su alcune delle istruttorie redatte dagli Uffici, sono pervenute contestazioni da parte dei creditori, attualmente al vaglio della Commissione Straordinaria di Liquidazione e per le quali sono state richieste agli uffici le controdeduzioni.
Gli Uffici comunali, in base a specifiche istanze della Commissione Straordinaria di Liquidazione hanno istruito 330 pratiche (244 riferibili ad istanze entro i termini e 86 fuori dai termini), mentre sono in fase di istruttoria 23 pratiche.
La Commissione ha, più volte, sollecitato la definizione delle istruttorie mancanti.
Secondo le risultanze istruttorie degli uffici, a fronte dell’importo richiesto di € 73.893.605,40, la somma ammissibile ammonta ad € 49.978.787,01 (differenza pari a 23.914.818,39, percentuale di ammissibilità pari al 67,64%).
Le somme ammesse ammontano ad € 42.149.865,29 per le istanze presentate nei termini ed € 7.828.921,72 per le istanze pervenute fuori dai termini.
La Commissione ha deliberato l’ammissione su 221 istanze entro i termini (su 245, pari al 90%), con un importo richiesto di € 57.317.229,92. In base all’istruttoria svolta dagli uffici e degli abbattimenti previsti dalla procedura semplificata e dalla delibera della Commissione n. 20 del 3 ottobre 2022, si perviene ad una somma complessiva di € 33.245.841,50 (di cui: € 310.897,45 ammessi al 100%; € 31.782.755,86 ammessi al 60%; € 526.029,97 ammessi al 50%; € 626.158,24 ammessi al 40%).
Sono state registrate 20 attestazioni con diniego (pari ad € 623.667,11) e sono state inviate 217 proposte transattive (pari al 98% delle istanze pervenute nei termini ed ammesse, per € 33.110.569,60).
A seguito delle transazioni accettate sono state approvate 170 delibere di liquidazione, per un importo di € 7.471.141,77 e pagate, dopo l’acquisizione dei documenti fiscali e verifiche sulla regolarità contributiva e tributaria, nonché compensazione con i crediti vantanti dal Comune di Taormina, (recuperati € 63.437,48) per € 7.411,563,05.
Sono stati, inoltre, accantonati, a seguito di rifiuto delle transazioni, n. 5 istanze per € 3.086.944,52.
Si tratta di importi suscettibili di variare in seguito all’esame dei rilievi proposti dai creditori e degli ulteriori elementi di valutazione sottoposti all’attenzione della Commissione.
I dati di cui trattasi sono rappresentati nella tabella allegata.

Quanto alla realizzazione della massa attiva destinata a coprire finanziariamente l’illustrata consistenza debitoria, essa può dirsi essenzialmente riconducibile all’attivazione delle entrate proprie, atteso che, a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e che, di conseguenza, tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale.
Avendo l’ente dichiarato il dissesto successivamente alla data del 22 luglio 2021:
• non si applicano le disposizioni del titolo VIII del T.U. che disciplinano l’assunzione di mutui per il risanamento dell’ente locale dissestato;
• in caso di disponibilità, avrebbe potuto usufruire del residuo ordinario per il fondo sviluppo degli investimenti comunque utilizzabile solo per finanziamento di debiti per investimenti o spesa corrente maturati prima dell’8 novembre 2001;
• eventuali risorse derivanti dall’assunzione di mutui devono essere destinate al finanziamento di debiti per spese di investimento o per spese correnti maturate prima dell’8 novembre 2001.
L’O.S.L. ha provveduto per il tramite degli Uffici comunali a che venissero approvati i ruoli e le liste di carico delle imposte e delle tasse, ordinari e coattivi, con riferimento agli esercizi di competenza. In particolare, ha monitorato gli uffici sui controlli e sulle attività di accertamento e di riscossione coattiva da porre in essere, al fine di scongiurare eventuali prescrizioni e/o decadenze delle entrate di competenza della gestione straordinaria di liquidazione per omesso intervento entro i perentori termini di legge”.

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