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Posti auto alla PL, Lo Presti firma la revoca: “Ma la mia ordinanza era legittima”

TAORMINA – Il Comandante della Polizia locale, Daniele Lo Presti, revoca l’ordinanza dirigenziale da lui firmata il 7 ottobre scorso nella quale si prevedevano (di fronte all’Hotel San Domenico) cinque stalli a sosta riservati alla PL. Il provvedimento era stato contestato dal sindaco Cateno De Luca, che aveva fatto sapere di non aver autorizzato questa concessione e che aveva, quindi, richiesto il ripristino dello stato dei luoghi e che venissero resi nuovamente liberi tali stalli.

Adesso è arrivata l’atto del Comandante Lo Presti che, con una nuova ordinanza del 17 ottobre 2023 revoca il suo precedente provvedimento di 10 giorni fa. In questa nuova ordinanza non mancano alcune dure sottolineature da parte del Comandante Lo Presti, che – tra i vari passaggi – rileva e scrive che la competenza in materia di Codice della Strada e’ del dirigente (quindi la sua) e non del sindaco e del segretario generale.

“Il Comando di Polizia Locale di Taormina ha la sua unica sede sul Corso Umberto I n. 219, all’interno di una zona a Traffico Limitato – scrive Lo Presti -. Tale struttura, come più volte ribadito, non è certamente idonea per svolgere le funzioni cui oggi è destinata (Comando di Polizia Locale) Si rileva l’assenza di locali idonei oltre che l’assenza di un’area esterna adibita a parcheggio per i veicoli di servizio”.

“La nuova amministrazione ha impostato la linea politica su un concetto di forte pedonalizzazione del Corso Umberto I, al di fuori degli orari di carico scarico, invitando oltremodo lo scrivente comandante a disporre affinché gli agenti in servizio automontato evitino di far sostare le auto d’istituto nei pressi del Comando come da prassi consolidata e come, tuttavia, previsto dalle norme del Codice della strada. Le auto di servizio, che con l’assegnazione di personale con qualifica di ausiliare del traffico, intendesi anche le auto in uso ai messi comunali (oggi ausiliari del traffico), per un totale di 5 veicoli, fino al 7 ottobre 2023 venivano ricoverate presso il parcheggio di Porta Catania. Con il venire meno dell’autorizzazione per gli operatori turnisti della polizia locale ad accedere, a titolo gratuito, all’interno del suddetto parcheggio, tale distanza dal comando di Corso Umberto I, ha iniziato a creare un notevole disservizio per l’approntamento ed il passaggio di consegne quotidiane del servizio pubblico di Polizia Locale”.

“In data 25/09/2023, durante un incontro con il sig. sindaco, il sottoscritto, alla presenza del segretario Generale, rappresentava per l’ennesima volta le superiori criticità logistico funzionali e proponeva, con accoglimento verbale da parte dello stesso sindaco, quanto contenuto nella richiesta prot. 31171 del 26/09/2023; soluzione, che avrebbe potuto parzialmente limitare i disservizi in atto, in attesa di una decisione definitiva, in particolar modo nelle more dell’individuazione della nuova struttura da adibire a Comando di Polizia Locale. Nonostante l’assenso verbale del sindaco, l’Asm non ha riscontrato la suddetta nota (ancora oggi non esitata), in data 06/10/2023 alle ore 09.57 il Comandante notiziava, a mezzo messaggistica whatsapp il sindaco on. Cateno De Luca, circa l’intenzione di risolvere i suddetti problemi logistici con l’individuazione di un’area pubblica, posta nelle immediate vicinanze del Comando in intestazione, da destinare alla sosta dei veicoli di servizio come previsto dall’art. 7 comma 1 lettera d) del Codice della Strada. Vista l’assenza di un pronto riscontro e non potendo ulteriormente prolungare lo status quo che comportava un quotidiano disservizio nell’attività di polizia locale, in forza dei poteri di cui all’art. 107 del TUEL con riferimento all’art. 7 del CdS, si emanava l’ ordinanza dirigenziale. n. 154 del 07/10/2023. Preso atto della nota prot. 33487 del 13/10/2023 con la quale il segretario generale dell’Ente rappresentava che: “a seguito di opportuna segnalazione verbale del sindaco e di alcuni componenti dell’Amministrazione Comunale, si rappresenta che l’ordinanza di cui in oggetto (n. 154 del 07/10/2023), quale provvedimento extra ordinem, risulta essere, a parere dello scrivente, abnorme, sprovvista di adeguata ed appropriata motivazione”.

Preso atto, fra l’altro, della competenza del sindaco e della Giunta comunale in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, si invita il Comandante della Polizia Locale a provvedere tempestivamente all’annullamento in autotutela dell’ordinanza dirigenziale indicata in oggetto con contestuale ripristino dello stato dei luoghi, poiché ritenuta dal sindaco e dallo scrivente oltre che “illegittima”, “inopportuna”. Si ritiene che in base al citato art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al dirigente comunale competente (nel caso del Comune di Taormina trattasi del Comandante del Corpo di Polizia Locale) e non al sindaco, l’adozione di provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada; tale potere è espressione di una prerogativa gestionale, sprovvisto di alcun contenuto politico, capace di incidere sul territorio in ognuna delle direzioni sancite dal Codice della Strada (art. 7 CdS) e il segretario generale, dott. Giuseppe Bartorilla, non ha alcuna competenza in materia”.

“Sul piano strutturale il potere di ordinanza, di norma, non deve essere preceduto da atti di altri organi, salvo che non ci si trovi di fronte alle ipotesi previste ai commi 1, lettera f) (aree da destinare a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma), 8 e 9 (aree pedonali e ZTL) ove è necessaria la delibera della giunta municipale. Ai sensi del già citato art. 9 della L. 65/1986 il Comandante è responsabile verso il sindaco dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti del Corpo, si ritiene che l’ordinanza dirigenziale in parola sia motivata, legittima, opportuna ed espressione di buona amministrazione finalizzata esclusivamente a rendere efficiente le attività d’istituto che palesavano evidenti problemi logistici causa di disservizi ad un servizio pubblico fondamentale come quello di Polizia Locale. Ritenuto, tuttavia, considerare la nota, prot. 33487 del 13/10/2023, a firma del segretario generale quale direttiva del sig. sindaco ai sensi dell’art. 2 della legge quadro n. 65/1986 alla quale il Comandante del Corpo deve attenersi, si ordina la revoca dell’ordinanza dirigenziale n. 154 del 07/10/2023, in quanto direttiva del Sindaco ai sensi dell’art. 2 della L. 65/1986, ed il ripristino dei luoghi”.

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