TAORMINA – Il consigliere comunale Nunzio Corvaia apre un caso su quello che potrebbe essere un balzello non dovuto e quindi, in ipotesi, un costo non applicabile da parte del Comune di Taormina nei confronti dei contribuenti, con riferimento a quanto a suo tempo previsto nell’ambito della delibera “Salva Taormina” approvata in Consiglio comunale nel 2023.
L’INTERVENTO DI CORVAIA. In una nota, ricordiamo, sono state queste le dichiarazioni di Corvaia: “Ho chiesto chiarimenti sul “Salva Taormina” ed il +10%. Mi riferisco cioè alla maggiorazione del 10% applicata oltre oneri e costi di costruzione, prevista dalla delibera “Salva Taormina”. Anche su questo, la risposta è stata, la “ratifica della DGM”. Quando costruisci ed hai un permesso di costruire devi pagare gli oneri per il rilascio. Questi oneri invece non sono dovuti nel caso di pratiche CILA o di pratiche CIA che non configurano ristrutturazione edilizia. Gli oneri concessori non sono una tassa. I Comuni che dispongono il loro aumento al massimo lo fanno in maniera illecitamente quanto la Regione ha emanato tabelle parametriche Regionali approvate con decreto dell’Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico il 31 maggio 1977. Le cosiddette tabelle parametriche il cui scopo è quello di stabilire le percentuali per ripartire i costi della realizzazione delle opere di urbanizzazione, una parte a carico dei privati interessati e una a carico del Comune. La violazione di legge pertanto configura un’illecita sottrazione ai privati, e danno erariale per i successivi contenziosi. Non sono una tassa o un tributo. A Taormina inoltre li richiedono anche per pratiche CILA che però non configurano ristrutturazione edilizia. Anche qui sottrazione indebita ai Cittadini, che invece vanno per nuove costruzioni o per interventi che richiedano il permesso di costruire o che configurano ristrutturazione edilizie con aggravio di carico urbanistico”.
E qui Corvaia, a sostegno della sua tesi, ha citato in un suo post social un articolo dell’ing. Carlo Pagliai, presente sul web al seguente link (CLICCA QUI) e richiamando cioè quanto aveva dichiarato a suo tempo il professionista in questo articolo presente sul sito Studio Tecnico Pagliai.it il 26 maggio 2017 sulla materia.
Ecco l’articolo che ha pubblicato nel 2017 l’ing. Carlo Pagliai, ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
“Gli oneri concessori sono legati al doppio filo del carico urbanistico e degli standard urbanistici – si legge nell’articolo di Studio Pagliai.it -. Molto spesso durante gli interventi edilizi “rilevanti”, cioè quelli comportanti modifiche di sagoma, delle volumetrie e delle superfici degli immobili, sono soggette a: previo rilascio di permesso di costruire, o in alternativa a SCIA; al pagamento di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione; Nel gergo comune si usa il termine “oneri concessori” o “oneri di urbanizzazione” per indicare complessivamente l’importo totale da versare al Comune per il relativo intervento di trasformazione edilizia e urbanistica. Si tratta di una semplificazione, sottolineando invece che le componenti di questo corrispettivo sono due e distinte tra loro, in alcuni casi considerate disgiunte tra loro. Posso presentarsi casistiche di intervento in cui vi sia il solo aumento di superficie senza aumento di volume, come ad esempio la realizzazione di un soppalco, o la trasformazione di un tetto a falde in lastrico solare calpestabile. Quindi, per semplicità e in maniera consapevolmente impropria, d’ora in avanti per oneri concessori/urbanizzazione si intenderà lo stesso contributo unico di cui all’art. 16 comma 1 del DPR 380/01”.
Gli oneri di urbanizzazione non sono una tassa, ma un corrispettivo di compartecipazione alla trasformazione del luogo. “Gli oneri di urbanizzazione furono istituiti nella forma della L. 10/1977 “Bucalossi” e travasati fino ai giorni nostri nel Testo Unico per l’Edilizia DPR 380/01, negli articoli 16 e seguenti. Essi non hanno subito particolari variazioni nell’ordinamento nazionale, mentre alle regioni fu da subito concessa ampia potestà legislativa al fine di precisare modalità di calcolo in termini qualitativi e quantitativi, per i quali rimaneva comunque in via residuale ulteriore potestà di decisione a carico dei Comuni. Oneri di urbanizzazione molto spesso sono concepiti come la “Tassa Bucalossi”, ma è del tutto sbagliato. Trovo calzante la definizione di essi che riporta il Consiglio di Stato nella sua consolidata giurisprudenza (sentenza n. 4576/2017, n. 2881/2017) ovvero: «il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, senza alcun vincolo di scopo in relazione alla zona interessata alla trasformazione urbanistica e indipendentemente dalla concreta utilità che il concessionario può conseguire dal titolo edificatorio e dall’ammontare delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle opere stesse. Da qui l’impossibilità di aderire alla tesi dell’appellante secondo la quale gli oneri di urbanizzazione dovrebbero essere computati solo sulla porzione di intervento effettivamente foriero di incremento del carico urbanistico, vale a dire sulla sola porzione oggetto di ampliamento.» Gli oneri di urbanizzazioni sono correlati al carico urbanistico, in particolare agli incrementi di esso che l’intervento comporta”.
“Ecco perché possiamo definire gli Oneri “figli” degli standard urbanistici del D.M. 1444/68″. “Il carico urbanistico, secondo la novella dell’allegato A del Regolamento Edilizio Tipo, consiste nel Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. E ancora prosegue, precisando che costituisce variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. Questa definizione supera (e ricomprende) quella più conosciuta degli standard urbanistici, che confluiscono nel nuovo concetto più raffinato di dotazione territoriale. Per dotazione territoriale lo stesso Regolamento Edilizio Tipo dispone che consiste nell’insieme di infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano”.
FUNZIONI E VOLUMETRIE. “In tal senso – conclude l’ing. Pagliai – gli oneri di urbanizzazione sono correlati alle funzioni e volumetrie degli immobili. Essendo una materia delicata e di non facile trattazione, e soprattutto di notevole interesse per le tasche degli investitori, recentemente si sta affacciando con forza la richiesta di applicazione del regime “differenziale” degli oneri in casi di interventi di trasformazione edilizia e urbanistica. La questione ha iniziato a snidarsi dai mutamenti di destinazione d’uso tra categorie urbanisticamente rilevanti, a cui si rinvia per approfondimenti”.


