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Taormina, “Ordinanza rifiuti con multe da 500 € è illegittima”: ecco la segnalazione al Prefetto

TAORMINA – I consiglieri di opposizione Luca Manuli e Nunzio Corvaia hanno inviato una segnalazione al Prefetto di Messina in merito all’ordinanza sindacale n. 51 del 01/09/2025 del Comune di Taormina. L’ordinanza è quella molto discussa che prospetta, a partire dal 1 ottobre ormai prossimo, multe da 500 euro al giorno ai cittadini residenti che non avranno ritirato i mastelli per la differenziata entro il 30 settembre. Ecco il documento trasmesso alla Prefettura.

“I sottoscritti Luca Manuli e Nunzio Corvaia, nella qualità di consiglieri comunali del Comune di Taormina evidenziano che in data 1 settembre 2025 il sindaco del Comune di Taormina ha adottato l’ordinanza sindacale n. 51, avente ad oggetto “GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI – DISPOSIZIONI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI CON METODO DOMICILIARE”PORTA A PORTA” – UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. CONSEGNA MASTELLI E CARRELLATI DOTATI DI CODICE RFID. INTEGRAZIONI ALLE PROPRIE ORDINANZE NN.20, 24, 29/2024, PARTE SANZIONI”; con tale ordinanza, “A parziale integrazione delle proprie precedenti ordinanze nn. 20, 24 e 29/2024, parte sanzioni” il sindaco, inter alia “Considerato che con ordinanza sindacali n. 43 del 30/12/2024 si è proceduto, ai sensi dell’art. 191, comma 4, del D.lgs n.152/2006, alla reitera delle ordinanze sindacali nn. 12 e 16/2024 di affidamento semestrale, in house providing, alla società ASM Taormina dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Taormina, dal giorno 1.1.2025 al giorno 31.12.2025″.

“Inoltre, con ordinanze sindacali nn. 20, 24, 29, 31, 35/2024, 26 e 33/2025 sono state disciplinante le modalità del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata, avvalendosi della collaborazione del soggetto gestore (ASM); Che con determinazione n. 396 del 29.04.2025, veniva affidata da ASM la fornitura di contenitori vari per la raccolta differenziata, dotati di codice RFID; Che a seguito di accertamenti effettuati dalla polizia locale, dagli ispettori ambientali e dall’attuale gestore, è emerso che, ad oggi, in media, soltanto il 45 % circa delle utenze è in possesso dei nuovi Kit acquistati da ASM” (…) ordina “1) A tutte le utenze ad oggi inadempienti di provvedere, immediatamente, al ritiro dei mastelli e dei carrellati dotati di Codice RFID, acquistati da ASM quale attuale gestore del servizio, entro e non oltre il 30.09.2025 ed al conseguente utilizzo ai fini dell’esposizione e del conferimento dei rifiuti. 2) A tutte le utenze l’utilizzo dei mastelli e dei carrellati, dotati di Codice RFID, consegnatigli dall’attuale soggetto gestore del servizio. 3) All’Azienda Servizi Municipalizzati ed all’ufficio tributi del Comune di Taormina, di porre in essere quanto necessario, al fine di completare la consegna dei relativi Kit entro e non oltre il 30.09.2025”; dispone “Che con decorrenza 01.10.2025, la violazione delle disposizioni di cui alla presente e pertanto ogni conferimento e/o esposizione effettuati dalle utenze in contenitori diversi da Mastelli e/o Carrellati dotati di codice RFID o secondo modalità differenti che violino o eludano l’obbligo di utilizzo delle citate attrezzature, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di euro 500,00. Sono fatti salvi eventuali casi eccezionali per i quali il mancato utilizzo dei Mastelli o dei Carrellati aventi il codice RFID non sia oggettivamente imputabile all’utenza””.

“Si richiama il D.Lgs152/2006 e, in particolare l’art. 198 co. 2 il quale nel disciplinare la potestà comunale in materia di gestione dei rifiuti, all’ prevede espressamente che “i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento”; l’art. 192 il quale, nel vietare l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, al terzo comma prevede che “Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”; gli artt. 255 e ss. contengono le sanzioni previste per le ipotesi di abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi entro limiti minimi e massimi graduati in virtù sia della condotta e sia della portata lesiva della stessa”.

“Si rileva che l’ordinanza n. 51 del 01.09.2025 risulta illegittima sotto molteplici profili. Innanzitutto, sotto il profilo della legittimazione, deve essere ribadito che la normativa sopra richiamata ha inteso distinguere un potere di ordinaria gestione dei rifiuti, che i Comuni esercitano per mezzo di regolamenti approvati dal Consiglio comunale ed un potere di intervento a fronte di situazioni emergenziali, attribuito al sindaco che lo esercita mediante uno specifico strumento giuridico volto a riparare il danno causato da un abbandono incontrollato di rifiuti. Pertanto, l’ordinanza di competenza del sindaco di cui all’art. 192 del citato codice dell’ambiente da un lato si differenzia dall’esercizio del potere sindacale di ordinanza extra ordinem ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale postula la sussistenza di specifici presupposti, tra cui la non utilizzabilità dei rimedi tipici nominativamente previsti dal legislatore per la materia di interesse (cfr. ex multis T.A.R. Firenze, 22/03/2024, n.329 secondo cui “è annullabile l’ordinanza contingibile ed urgente utilizzata in materia di rifiuti, invece dei provvedimenti ex art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006”), dall’altro, è sottoposta al verificarsi dei presupposti richiamati dall’art. 192 del citato Codice dell’Ambiente e, cioè, l’accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo. Solamente a fronte di ciò, e dunque a seguito di rigorosa istruttoria, è attribuito al sindaco il potere di emettere un’ordinanza volta ad ingiungere la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, insieme al ripristino dello stato dei luoghi”.

“Ebbene, l’ordinanza n. 51 del 1.9.25, come si legge già nell’oggetto, si pone come integrazione di due precedenti ordinanze sindacali ex art. 192 TUA e, precisamente le ordinanze nn. 20, 24 e 29 del 2024, con cui il sindaco di Taormina ha a più riprese inteso disciplinare la raccolta dei rifiuti nell’area urbana del Comune. Tale ordinanza, similmente alle precedenti, lungi dall’intervenire a fronte di una accertata condizione di abbandono di rifiuti sul territorio, disciplina pro futuro la gestione della raccolta c.d. porta a porta, in palese spregio della normativa richiamata e della ripartizione delle competenze. Con riferimento ai presupposti per l’esercizio del potere sindacale, si rileva, inoltre, quanto segue. Come sopra accennato, il sindaco è chiamato ad intervenire solo nel caso di accertata commissione dell’illecito, in quanto “la disciplina contenuta nell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 è improntata ad una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, non residuando al riguardo alcuno spazio per una responsabilità oggettiva, posto che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturito l’abbandono illecito di rifiuti occorre quantomeno la colpa, e che tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area” (Cons. Stato n. 3966/2019). L’ordinanza in oggetto, invece, opera sul presupposto che “a seguito di accertamenti effettuati dalla polizia locale, dagli ispettori ambientali e dall’attuale gestore, è emerso che, ad oggi, in media, soltanto il 45 % circa delle utenze è in possesso dei nuovi Kit acquistati da ASM” senza dare conto in alcuna parte di una situazione di abbandono incontrollato di rifiuti”.

“Una lettura attenta del provvedimento, al contrario, sembra indicare una situazione ben lontana dalla criticità che autorizza l’intervento del sindaco. Sembra, difatti, che ad oggi il problema sia unicamente l’utilizzo dei contenitori regolamentari da parte della cittadinanza. La mancanza del presupposto della violazione degli obblighi in materia di rifiuti emerge anche dalla lettura della parte relativa alle sanzioni, la quale prevede che con decorrenza 01.10.2025, la violazione delle disposizioni di cui alla presente e pertanto ogni conferimento e/o esposizione effettuati dalle utenze in contenitori diversi da Mastelli e/o Carrellati dotati di codice RFID o secondo modalità differenti che violino o eludano l’obbligo di utilizzo delle citate attrezzature, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di euro 500,00. Sono fatti salvi eventuali casi eccezionali per i quali il mancato utilizzo dei Mastelli o dei Carrellati aventi il codice RFID non sia oggettivamente imputabile all’utenza”.

“Non solo, dunque, ad oggi non vi è evidenza di alcuna violazione delle norme contenute nel D.Lgs.152/2006, ma l’ordinanza espressamente esclude dal novero dei soggetti sanzionati coloro che pur non utilizzando i contenitori regolamentari, possano in futuro dar prova della mancata fornitura degli stessi, confermando dunque il carattere di atto organizzativo della presente ordinanza. La stessa appare dunque illegittima. L’ordinanza sembra, poi, illegittima anche sotto il profilo della mancata instaurazione del contraddittorio con i trasgressori. Come noto, difatti “La preventiva, formale comunicazione dell’avvio del procedimento si configura come un adempimento indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati” (cfr. Cons. Stato Sez. II Parere, 22-03-2011, n. 4673, TAR Salerno, 2.03.2016, n. 488). Ciò in quanto “in materia ambientale è necessario l’accertamento del profilo soggettivo della responsabilità, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte dei soggetti preposti al controllo ne consegue che l’operato dell’Amministrazione è censurabile ogni qualvolta essa ometta di dedurre, in concreto e in assenza di accertamenti eseguiti in contraddittorio con i soggetti interessati, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, essendo essi necessari per imporre l’obbligo di rimozione dei rifiuti” (TAR Bari, 24/03/2017 n. 287). Il principio ha valenza pressoché assoluta, al punto che “il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un'”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza” (T.A.R. Campania, 3.2.2005, n. 764, TAR Bari 24.03.2017, n. 287). Ebbene, l’atto emanato dal Sindaco di Taormina da un lato fa riferimento ad una moltitudine indefinita di cittadini “ad oggi inadempienti”, ai quali ordina di ritirare i kit per la raccolta differenziata, dall’altro ordina “all’Azienda Servizi Municipalizzati ed all’ufficio tributi del Comune di Taormina, di porre in essere quanto necessario, al fine di completare la consegna dei relativi Kit entro e non oltre il 30.09.2025” dando, dunque, atto della mancata consegna ai cittadini dei kit di cui è richiesto l’utilizzo. Ciò in palese spregio della corretta procedura, la quale impone di identificare il trasgressore, instaurare il contraddittorio con lo stesso, dando notizia dell’avvio del procedimento, ed in seguito emanare l’ordinanza di cui all’art. 192″.

“Anche sotto tale profilo, dunque, l’ordinanza n. 51 appare un atto generico e illegittimo. Da ultimo, con riferimento al profilo sanzionatorio, appare utile richiamare il principio consolidato secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, il rispetto del principio di legalità e di riserva di legge comporta che la fattispecie dell’illecito e la relativa sanzione debbano essere previsti dalla legge, con la conseguenza che, ove la sanzione amministrativa sia prevista direttamente da una fonte normativa secondaria, quest’ultima deve considerarsi illegittima, ed il giudice ha il potere di disapplicarla anche d’ufficio” (cfr. ex multis Cass. civ. 24/10/2023, n. 29427)”.

“Ebbene, come già visto, nel caso di specie l’ordinanza prevede che “con decorrenza 01.10.2025, la violazione delle disposizioni di cui alla presente e pertanto ogni conferimento e/o esposizione effettuati dalle utenze in contenitori diversi da Mastelli e/o Carrellati dotati di codice RFID o secondo modalità differenti che violino o eludano l’obbligo di utilizzo delle citate attrezzature, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di euro 500,00. Sono fatti salvi eventuali casi eccezionali per i quali il mancato utilizzo dei Mastelli o dei Carrellati aventi il codice RFID non sia oggettivamente imputabile all’utenza”.

“Appare evidente come la previsione contenuta nell’atto emanato dal sindaco di Taormina si ponga in contrasto con la normativa contenuta negli artt. 255 e ss. del Dlgs 152 del 2006. L’ordinanza, infatti, prevede una sanzione amministrativa non collegata alla violazione degli obblighi di cui al Codice dell’ambiente, ma alla mera utilizzazione di mastelli regolamentari, peraltro prevedendola in misura fissa e non graduata, in spregio alle competenze del Consiglio comunale in materia di regolamenti. La competenza a disciplinare la gestione del ciclo dei rifiuti spetta al Consiglio comunale mediante regolamento, e non al Sindaco attraverso ordinanza (come previsto dal TUEL e dallo Statuto comunale); Le sanzioni in materia di abbandono dei rifiuti sono già tipizzate dall’art. 255 del d.lgs. 152/2006, e non possono essere modificate o integrate da un’ordinanza sindacale; L’art. 7-bis TUEL prevede un minimo e un massimo edittale, mentre l’ordinanza dispone sempre la misura massima, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; L’art. 50 TUEL consente ordinanze contingibili ed urgenti solo in presenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, circostanze che non risultano nella fattispecie; l’art. 198 TUA consente l’esercizio del potere del Sindaco unicamente in presenza dei presupposti di legge”.

“Si ritiene che l’ordinanza presenta plurimi profili di illegittimità, con rischio di contenzioso seriale da parte dei cittadini sanzionati e conseguente danno erariale per l’Ente e la sua entrata in vigore, fissata per il 1° ottobre 2025, rende urgente un intervento dell’Autorità statale, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni potenzialmente nulle e la conseguente compromissione della certezza del diritto”.

“Tutto ciò premesso, i sottoscritti segnalano a Sua Eccellenza, il Prefetto, la situazione descritta, chiedendo di voler valutare con celerità la legittimità e l’opportunità dell’ordinanza sindacale n. 51 del 01/09/2025, e di adottare, ove ritenuto, i provvedimenti di competenza a tutela della legalità e dei cittadini”, concludono i consiglieri.

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