Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha disposto “l’incombente istruttorio” in riferimento ad un ricorso presentato dall’Associazione Balneari Siciliani per l’annullamento del Pudm deliberato dal Comune di Taormina. La decisione del Tar, con relativa ordinanza al termine della Camera di consiglio del 10 giugno scorso, va, dunque, nella direzione di un approfondimento degli atti per potersi poi pronunciare sul ricorso.
Il Tar ha assegnato al Comune di Taormina – che si è costituito nel giudizio, come anche l’assessorato regionale al Territorio ed Ambiente – un termine di 30 (giorni) per l’adempimento in questione decorrente dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, rinviando la trattazione della causa all’udienza pubblica del 30 settembre 2026.
L’Associazione Turistica Balneari Siciliana viene rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mandolfo, Carmelo Martino Anzalone. Il Comune di Taormina viene, invece, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Famà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia; la Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, viene rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania.
I Balneari hanno proposto ricorso presso il Tar Catania “per l’annullamento, dei seguenti atti e/o provvedimenti: 1) della delibera del Consiglio Comunale di Taormina del 07.03.2025 n. 4, pubblicata sull’albo pretorio online del Comune dal 04.04.2025, avente ad oggetto “Approvazione Piano di Utilizzo del demanio Marittimo (PUDM)” e tutti i suoi allegati; 2) ove occorra e per quanto di interesse: 2.1) della delibera della Giunta Comunale di Taormina del 02.12.2024 n. 246; 2.2) della delibera della Giunta Comunale di Taormina del 12.12.2024 n. 253; 2.3) della delibera della Giunta Comunale di Taormina del 28.02.2025 n. 48; 3) ove occorra e per quanto di interesse, di tutti gli ulteriori atti concernenti la procedura di adozione del PUDM, richiamati nell’impugnata delibera del Consiglio Comunale del 07.03.2025 n. 4 e nei suoi allegati, non meglio conosciuti in quanto non è stato possibile reperirli nella loro interezza dalle pubblicazioni effettuate dal Comune
di Taormina e in particolare: 3.1) della delibera della Giunta Comunale di Taormina del 05.02.2024 n. 18 e i suoi allegati; 3.2) della delibera della Giunta Comunale di Taormina del 27.08.2018 n. 256 e i relativi allegati; 3.3) della delibera della Giunta Comunale di Taormina del 28.11.2019, n. 322 e i relativi allegati; 4) di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale”.
Il Tar – “considerato che, coi propri scritti difensivi e con la documentazione depositata in vista dell’udienza pubblica del 10 giugno 2026, il Comune resistente ha fatto presente di aver riavviato il procedimento per l’adozione del PUDM oggetto di causa; ritenuto necessario, al fine del decidere, di ottenere documentati chiarimenti da parte del segretario generale e del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Taormina in ordine allo stato del procedimento di cui trattasi, con particolare riferimento all’attualità, o meno, dei contenuti della delibera di adozione dello strumento di pianificazione del Consiglio comunale impugnata in questa sede processuale, specificando se questa sia ormai stata superata dalla paventata elaborazione di un nuovo schema di piano da parte del responsabile del procedimento, già inviato ai
competenti organi regionali per il visto di conformità alle linee guida in materia di redazione del PUDM”, ha ritenuto di dover concedere un termine di trenta giorni per l’adempimento istruttorio in questione.


