TAORMINA – Il Tar Catania accoglie un ricorso presentato da un privato – la società Formica Srl – concernente gli oneri concessori per l’urbanizzazione ed i relativi aumenti previsti dal Comune di Taormina, in materia di urbanizzazione. I giudici hanno così accolto la richiesta di annullamento degli atti deliberativi, con particolare riferimento a quanto esitato dall’ente nel luglio 2023 e nel dicembre 2025 sulla materia.
La contesa partiva dalla nota prot. n. 33442 del 9.08.2024 con la quale, in riferimento al progetto, “il Comune di Taormina, sulla base dei superiori atti deliberativi, ha calcolato il contributo per le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria di cui all’art. 5 della L. 28.01.1977 n. 10 per il progetto che prevede la costruzione di un fabbricato a 3 elevazioni oltre cantinato a Trappitello, in euro 539.358,97, individuando quale contributo residuo, al netto della somma già versata, l’importo pari a euro 464.661,68”.
Nello specifico, il ricorrente – mediante istanza presentata nel 2024 al Tar – richiedeva, attraverso il ricorso in oggetto, l’annullamento: 1) della Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Taormina n. 233 del 18.07.2023 nella parte in cui dispone in ragione della condizione di dissesto dell’Ente – dichiarato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 22.07.2021 – di “predisporre i conseguenziali atti gestionali, in funzione ai servizi assegnati, di aumento le relative tariffe, come di seguito elencate, previo raffronto con le tariffe applicate in altre realtà locali, simili al Comune di Taormina per vocazione turistica:…Oneri concessori”; 2) della Deliberazione della Giunta comunale n. 235 del 24.07.2023 nella parte in cui approva i corrispettivi per gli oneri di urbanizzazione, a seguito della dichiarazione di dissesto di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 22.07.2021, aggiornati secondo la vigente normativa per il periodo 2023/2028 e le relative tabelle allegata alla deliberazione;3) della nota prot. n. 33442 del 9.08.2024 con la quale il Comune di Taormina, sulla base dei superiori atti deliberativi, ha calcolato il contributo per le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria di cui all’art. 5 della L. 28.01.1977 n. 10 per il progetto che prevede la costruzione di un fabbricato a tre elevazioni oltre cantinato in Taormina Fraz. Trappitello, in euro 539.358,97, individuando quale contributo residuo, al netto della somma già versata, l’importo pari a euro 464.661,68 e, ove occorresse, della nota prot. n. 33180 del 7.08.2024 che è stata sostituita dalla nota prot. n. 33442; 4) di ogni altro atto presupposto e conseguenziale; e per l’accertamento che tale contributo non sia dovuto nella misura determinata dall’Amministrazione; e per la condanna dell’Amministrazione alla sua rideterminazione e alla restituzione delle somme eccedenti eventualmente incassate dall’Ente per il medesimo titolo“. Il ricorrente procedeva per “per i motivi aggiunti”, “per l’annullamento: 1) della Deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Taormina n. 57 del 15.12.2025, n. prot. 66273/2025, con la quale è stata approvata e dichiarata immediatamente esecutiva la proposta di deliberazione dell’Assessore all’urbanistica del Comune di Taormina avente a oggetto: “Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 24.07.2023”; 2) degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; e per l’accertamento che tale contributo non sia dovuto nella misura determinata dall’Amministrazione; e per la condanna dell’Amministrazione alla sua rideterminazione e alla restituzione delle somme eccedenti eventualmente incassate dall’Ente per il medesimo titolo”.
Il Tar, al termine della Camera di consiglio del 10 giugno scorso, ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre oneri accessori così come per legge, ed ordinando che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. ECCO LA SENTENZA DEL TAR CATANIA.


