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Musica e rumori a Taormina, i balneari scrivono al Prefetto: “Ordinanza illegittima. Pronti ad andare al Tar”

TAORMINA – L’Associazione Turistica Balneare Siciliana, presieduta da Antonio Firullo, scrive al Prefetto di Messina e contesta la legittimità dell’ordinanza emessa il 17 luglio 2025 dal sindaco di Taormina, Cateno De Luca avente ad oggetto la “Nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività e degli esercizi pubblici, della diffusione musicale e sonora, dei rumori da esercizi artigianali e cantieri edili”.

“Il Comune di Taormina – scrive Firullo nella nota indirizzata al Prefetto di Messina – ha emesso una nuova ordinanza: “Nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività e degli esercizi pubblici, della diffusione musicale e sonora, dei rumori da esercizi artigianali e cantieri edili”. Sembra già in vigore per la stagione in corso. Secondo il Sindaco del Comune di Messina (e qui c’è un refuso, perché si tratta del sindaco di Taormina, ndr) questa Ordinanza è necessaria per regolarizzare gli orari di diffusione sonora e/o musicale nei confronti di tutti gli esercenti nel territorio”.

Posto che la scrivente associazione condivide il rispetto delle norme per la tutela del riposo dei cittadini è però opportuno segnalare che: 1) gli orari delle attività di intrattenimenti danzanti e musicali, ai sensi dell’art. 9 e 68 del TULPS, sono demandati al Questore, non al Sindaco; 2) l’Ente comunale, con propria ordinanza sindacale, non può modificare la legge e il decreto, tanto meno può esso regolamentare o imporre il livello sonoro di decibel che è già stabilito”.

“In effetti, l’Ente comunale, può disporre di un unico mezzo per regolamentare le misurazioni dei Decibel ovvero deve dotarsi di un “Piano di Azzonamento fonometrico urbanistico” e stabilire quali livelli dei decibel da adottare per ogni zona del proprio territorio. Un obbligo imposto a tutti i comuni d’Italia dal 1995. Per legge tutti gli esercenti commerciali che intendono diffondere brani musicali devono limitare il proprio impianto sonoro e comunicare al Comune di competenza territoriale i valori fonometrici previo un documento redatto da un tecnico abilitato dall’Arpa Sicilia. Un obbligo di legge per tutelare i cittadini dal disturbo acustico ambientale. L’esercente il quale ha rispettato le norme imposte dalla Legge n.447/95 – livello acustico esterno – e il DPCM n. 215/99 – livello acustico ambientale all’interno di ogni struttura commerciale – e limitato il proprio impianto sonoro, dimostrando di non recare disturbo alla quiete pubblica, non è soggetto a rispettare l’Ordinanza del Sindaco che è illegittima”.

“I sindaci il più delle volte adottano queste ordinanze più per una necessità pur sapendo la loro illegittimità, perché formalizzare un “regolamento acustico”, così come imposto dalla legge già dal lontano 1995, ha i suoi costi, non tempi ma costi. Tutto si semplifica con un’ordinanza sindacale che a detta dell’articolo 9 della legge 447/95 può essere emessa solo per casi di estrema urgenza e soltanto per i luoghi di massima protezione acustica come ad esempio gli ospedali e luoghi di riposo”.

“Non a caso il Tar d’Abruzzo, Sez.I, con Sentenza n. 285 del 15.04.2015 ha accolto il ricorso di un gestore di un locale annullando l’Ordinanza antirumore emanata dal Comune di Sulmona con la quale si obbligava lo spegnimento della diffusione sonora. Così il collegio del Tribunale Amministrativo: “l’ordinanza deve applicarsi nel caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente con misure di carattere temporaneo. Pertanto, l’ordinanza antirumore del Sindaco è illegittima in quanto la situazione indicata nel provvedimento non appare eccezionale trattandosi, per l’appunto, di un rumore proveniente da un pubblico esercizio prodotto dalla diffusione di musica al suo interno e dal vociare degli avventori che stazionano nel cortile”. Cosi anche il TAR di Catania contro il Comune di Scicli prima e contro il Comune di Ragusa dopo”.

“Sembra, Eccellenza Illustrissimo – conclude Firullo rivolgendosi al Prefetto -, inverosimile che proprio l’istituzione agisce in tal senso non rispettando la legge consentendo, con ordinanze sindacali, l’illegittimità a coloro che non intendono limitare il proprio impianto sonoro per consentire quella libertà di “scatenare” tutti i Decibel possibili con il rischio certo di recare un disturbo acustico ai cittadini. Ordinanza che ignora anche la possibilità di sanzioni per chi supera il differenziale acustico, ovvero il limite di tollerabilità del rumore (3dB di notte e 5dB di giorno). Nella speranza di avere chiarito meglio la problematica in oggetto e la posizione della scrivente associazione dichiarando sin d’ora la propria disponibilità ad un eventuale incontro, concludo che, qualora l’Ordinanza antirumore emessa dal Comune di Taormina, non rispettasse i requisiti previsti dalla Legge sopra esposta, ponendo l’obbligo di spegnere la diffusione sonora a quell’esercente associato e nonostante l’avere limitato il proprio impianto sonoro per non recare disturbo alla quiete pubblica, si provvederà alla richiesta di sospensione dell’Ordinanza sindacale al Tribunale Amministrativo Regionale”.

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