TAORMINA – Il Comune di Taormina, con ordinanza sindacale del 17 luglio 2025 ha disposto una “Nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività e degli esercizi pubblici, della diffusione musicale e sonora, dei rumori da esercizi artigianali e cantieri edili”. Revocate le precedenti ordinanze. Queste le nuove disposizioni.
I gestori degli esercizi di somministrazione con e senza intrattenimento musicale, danzante e di svago muniti dell’Autorizzazione dall’art. 86 del TULPS e dall’art. 3 della L. 25/08/1991 N° 287 e s.m..i. sia che siano o meno in possesso di concessione di suolo pubblico, devono osservare scrupolosamente e tassativamente gli orari massimi come di seguito determinati:
Per gli esercizi di tipologia “A”(quali ristoranti (compresi quelli delle strutture ricettiva), trattorie, pizzerie etc) chiusura non oltre alle ore 02.00.
Per gli esercizi di tipologia “B”, (quali bar (compresi quelli delle strutture ricettiva), caffetterie) chiusura non oltre le ore 02:00.
Per gli esercizi di tipologia “C” (in cui vi è attività musicale, danzante, spettacoli di cabaret) chiusura non oltre le ore 03:00.
Art. 3 Limitazioni sonore per le attività di diffusione musicale.
Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie “A”, “B” e “C” che intendano effettuare attività di diffusione sonora devono rispettare quanto previsto dalla presente Ordinanza, per come di seguito indicato:
A= Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale.
B= Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.
In particolare sul territorio di Taormina valgono i seguenti orari di emissioni acustiche da diffusione musicale:
dalle ore 10:30 alle ore 14:00: Limiti secondo tabella.
dalle ore 17.00 alle ore 24:00 : Limiti secondo tabella.
Le fasce orarie escluse sono intese ore di quiete. Le medesime fasce orarie sono intese di rispetto anche per gli stabilimenti balneari che effettuano filodiffusione di accompagnamento fino all’orario della balneazione consentita.
Limitatamente al centro storico ed aree immediatamente a ridosso, quali, a titolo
d’esempio, il territorio contenuto all’interno del perimetro naturale circoscritto dalle seguenti vie: Corso Umberto I e tutte le sue traverse sino a giungere a valle verso le vie Pietro Rizzo e Roma ed a monte sino a giungere sino alla Via Circonvallazione; Via Sesto Pompeo, Via Apollo Arcageta, Piazza S.Antonio Abate, Via Fazello e tutte le ulteriori traverse, pedonali e non, ad esse collegate; Via Timeo, Via Teatro Greco, Via di Giovanni, Via Iallia Bassia, Via Calapitrulli, Via Giardinazzo, Via Bagnoli Croci, Via Pirandello e tutte le ulteriori traverse, pedonali e non, ad esse collegate, comunque comprese all’interno dell’anello definito dal Centro Storico della Città, trova applicazione la seguente disciplina:
1) All’esterno, in appositi spazi di pertinenza del pubblico esercizio è ammessa la filodiffusione di accompagnamento ed accessoria all’attività commerciale principale purché venga effettuata con diffusori acustici di potenza limitata non eccedente i 15watt/mq di superficie e distribuita su più diffusori acustici di piccola potenza (max 50 watt), al fine di avere un emissione diffusa e di mero sottofondo. In ordine agli accertamenti da parte degli organi controllo e delle autorità locali, il titolare dell’attività si dovrà munire di relazione tecnica riportante l’anagrafica del pubblico esercizio, la zona urbanistica, il provvedimento di avvio dell’attività, le superfici interessate, lo schema a blocchi dell’impianto audio comprensivo di tutte gli elementi della catena audio con marca modello e caratteristiche, distribuzione planimetrica ed allegato fotografico riportante marca/modello/caratteristiche dei diffusori acustici, valutazione fonometrica, al fine di dimostrare l’adempimento. Tale ultimo periodo trova applicazione sull’intero territorio comunale e per tutte le
tipologie di trattenimenti musicali.
2) All’esterno, in appositi spazi di pertinenza del pubblico esercizio è ammessa solo l’esibizione dal vivo senza strumenti musicali amplificati e/o con strumenti musicali a percussione dotati di apposita “sordina”, fino alle ore 24:00.
3) All’esterno, lo spegnimento della filodiffusione è da effettuarsi non oltre le ore 24.00.
4) All’interno è consentita l’esibizione dal vivo anche con strumenti musicali amplificati e/o con strumenti musicali a percussione, esclusivamente, a pena di applicazione delle sanzioni di cui alla presente ordinanza, in ambienti insonorizzati e/o a porte chiuse, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti decibel, avvertiti all’esterno, di cui alla tabella sopra riportata ed in ogni caso non oltre le ore 24:00.
Resta inteso che i limiti di accettabilità sono quelli contenuti nella tabella di cui sopra.
La limitazione oraria delle ore 24:00 di cui ai punti precedenti, trova applicazione sull’intero territorio comunale.
5) Agli artisti di strada, nelle fasce orarie non ricomprese nelle ore di quiete ed entro i limiti di accettabilità contenuti nella tabella di cui sopra, è consentito, previa autorizzazione comunale, l’esibizione dal vivo senza strumenti musicali amplificati e/o con strumenti musicali a percussione dotati di apposita “sordina”, fino alle ore 22:00.
Limitatamente ai locali di pubblico spettacolo, quali discoteche ed attività soggette a licenza di Pubblica Sicurezza, all’interno della delimitazione del pubblico esercizio (aperto/scoperto) valgono i limiti contenute nelle DPCM n° 215 del 16/04/1999.
L’ordinanza contempla anche gli orari degli esercizi pubblici come Sale giochi – installazione video giochi- internet point.
Sala giochi leciti — scommesse — internet point.
Dal 1° Giugno al 30 Settembre: dalle ore 10:00 alle ore 24:00;
Dal 1° Ottobre fino al 31 Maggio: dalle ore 10:00 alle ore 23:00.
Sala Bingo.
Dal 1° Giugno al 30 Settembre: dalle ore 16:00 alle ore 03:00:
Dal 1° Ottobre fino al 31 Maggio: dalle ore 15:00 alle ore 02:00.
Sala dedicata, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Direttoriale prot. 124/CGU del 22/01/2010.
Dal 1° Giugno al 30 Settembre: dalle ore 10:00 alle ore 24:00;
Dal 1° Ottobre fino al 31 Maggio: dalle ore 10:00 alle ore 23:00.
Le attività di installazione video giochi in esercizi pubblici (bar, ristoranti, trattorie, osterie,)
devono osservare gli orari sopra indicati.
Infine le sanzioni. I trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7 bis del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, pari ad € 300.00.
I medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 pari ad € 400.00, oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo di dieci giorni.
I medesimi trasgressori, alla terza violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 pari ad € 500.00, oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo di 20 giorni, con avvio di apposita istruttoria finalizzata alla revoca dell’autorizzazione e/o alla interdizione e conseguente cessazione degli effetti giuridici delle segnalazioni certificate di inizio attività.