L’ennesimo caso di bollette “salate” richieste dal Comune di Taormina si risolverà in una transazione con una nota compagnia alberghiera dell’hotellerie a 5 stelle della città. La casa municipale prima va all’attacco, poi “minaccia” addirittura un’ipoteca per il tramite della società incaricata del recupero credito, e alla fine – con apposita delibera di Giunta – fa un sostanziale passo indietro riconoscendo il rischio di soccombere nel giudizio pendente e, nello specifico, ammette il rischio specifico che possa esserci stata una “lettura anomala dei contatori”.
Tutto parte da un avviso di accertamento notificato alla VoiHotels Spa, la catena alberghiera del Gruppo Alpitour che a Taormina opera con i due splendidi alberghi di lusso Sea Palace e Atlantis Bay.
Da qui un ricorso, pendente innanzi al Tribunale Civile di Messina, con il quale la società impugnava l’avviso di accertamento del 26 giugno 2024, emesso per il pagamento dei corrispettivi del servizio idrico integrato, per un totale di 147.902,32 euro, scaturente da quattro fatture (n. 9018 del 7.11.2022 di euro 21.443,88; 9019 del 07.11.2022 di euro 61.231,68; 8262 del 14.09.2023 di euro 58.777,65; 8263 del 14.09.2023 di euro 6.447,11). Il ricorso concerneva una parte dell’avviso e per esattezza quella che richiedeva le fatture n. 9019 del 7/ 11/2022 di C 61.231,68 e n.8263 del 14/9/2023 di C 6.447,11 Iva inclusa (per un totale di 67.678,79 euro) inerenti all’Hotel Atlantis Bay.
La società alberghiera contestava la fondatezza della pretesa in ragione del quantum richiesto, asserendo che “le medie dei consumi idrici registrati negli anni precedenti risulta sensibilmente inferiore a quella registrata nelle fatture azionate con l’avviso di accertamento in tal senso impugnato” e/o che vi fosse “un guasto/malfunzionamento del misuratore-contatore SII”.
Contestualmente alla proposizione della citazione (avvenuta in data 19.07.2024), la società esperiva la mediazione obbligatoria presso l’organismo dell’Arera. In sede di conciliativa, la VoiHotels comunicava di volere provvedere al pagamento delle fatture 9018 del 07.11.2022 di euro 21.443,88; 8262 del 14.09.2023 di euro 58.777,65, con una rateizzazione degli importi. L’Amministrazione comunale, per il tramite del suo legale, dichiarandosi “consapevole della possibilità che i consumi accertati fossero solo stimati, proponeva una riduzione del 20%”. La proposta del Comune veniva rifiutata e la mediazione si concludeva negativamente in data 19 novembre 2024.
A quel punto la contesa è andata avanti. Il 22 luglio 2025 il Giudice rinviava la causa al 13.10.2026, formulando alle parti una proposta conciliativa: “In ottica esclusivamente conciliativa, senza riconoscimento alcuno delle contrarie pretese, le condizioni: 1) riduzione dell’importo richiesto con le due fatture in contestazione nei termini del 40%; 2) la rinuncia delle parti a tutte le altre domande ad eccezioni avanzate; 3) la compensazione delle spese dell’intera lite.
Con pec del 25 luglio 2025 il legale del Comune, avv. Alessandro Franciò, trasmetteva la proposta del Tribunale al Comune di Taormina “consigliandone l’accoglimento, atteso che in sede di mediazione l’ente aveva formulato una proposta di abbattimento del 20% e che i consumi accertati sono solo stimati in assenza di letture puntuali”.
Il 30 gennaio 2026 il legale della VoiHotels Spa, avv. Pierpaolo Petrucci, comunicava “la volontà di aderire alla proposta transattiva formula dal giudice”, sottolineando che: “Nelle more, la Sogert Spa, concessionaria del Comune di Taormina, il 20 gennaio 2026, notificava alla VoiHotels Spa una intimazione ad adempiere per complessivi 151 mila euro, che VoiHotels ha contestato nella stessa data a mezzo Pec e il 23 gennaio 2026 la Sogert Spa notificava alla VoiHotels Spa anche un preavviso di ipoteca, il quale veniva immediatamente anch’esso contestato in via stragiudiziale da VoiHotels, la quale comunicava di aver pagato 104.513,95 euro, e preannunciava inibitoria nel giudizio pendente, nonché una nuova opposizione da proporre avverso il preavviso di ipoteca e l’intimazione ad adempiere descritte, ritenute illegittime”.
Il legale di VoiHotels ha inviato al Comune uno schema di transazione che ha previsto il pagamento della somma residua: “Entro 5 giorni dalla sottoscrizioni dell’accordo, VoiHotels procederà in ogni caso con il pagamento in favore del Comune di Taormina – che accetta – dell’importo proposto dal giudice (il 60% dell’importo delle fatture contestate), pari a 40 mila 607,27 euro, comprensivo di ogni somma ed accessorio di cui all’avviso di accertamento idrico contestato, a completa tacitazione di ogni pretesa derivante dalle fatture poste a fondamento dell’atto in questione”.
Dando seguito a tale comunicazione, la Voihotel S.p. A. ha provveduto al pagamento delle fatture 9018 del 07.11.2022 di euro 21.443,88; 8262 del 14.09.2023 di euro 58.777,65, con la rateizzazione degli importi e dunque residua la debenza per le altre fatture n.9019 del 7/11/2022 di € 61.231,68 e n.8263 del 14/ 9/2023 di € 6.447,11 Iva inclusa (per un totale di € 67.678,79) inerenti all’Hotel Atlantis Bay.
E alla fine il Comune di Taormina ha ritenuto “opportuno e conveniente addivenire ad un componimento bonario della controversia, alle condizioni riportate nello schema di
accordo transattivo per effetto del quale la Voihotel S.p. A. si è impegnata a pagare a favore del Comune di Taormina la somma di € 40.607,27 euro, a totale soddisfo di ogni pretesa vantata dall’Ente per l’avviso di accertamento esecutivo”.
In particolare, per il Comune la transazione è stata ritenuta “estremamente conveniente”, perché “la società ha eccepito il malfunzionamento dei contatori citando giurisprudenza attendibile sull’onere della prova, ventilando il rischio di letture anomale dei contatori e che se incontestate, questo peserebbe sulla decisione finale del giudice”.
Inoltre, sempre secondo quanto riconosce il Comune, “la non adesione alla transazione, il Comune si troverebbe riconosciuto un credito comunque ridotto” e “la possibilità di un rigetto integrale delle domande formulate dalla Voihotels Spa nel giudizio pendente innanzi al Tribunale appare remota e vi è un rischio di soccombenza con condanna alle spese di lite”.
Morale della favola, come deliberato dalla Giunta del Comune di Taormina, “questo rischio pu6 ragionevolmente essere eliminato ricorrendo ad un oculato accordo transattivo”.
In estrema sintesi si partiva, insomma, da una richiesta esorbitante e si è pure arrivati all’intimazione di ipoteca verso la catena alberghiera. Ma si finisce con una transazione ad una pretesa abbassata del 40% che riconosce la fondatezza di quanto eccepito dalla società, con il Comune che riconosce “la possibilità che i consumi accertati fossero solo stimati”, accetta il componimento bonario proposto dal giudice e si ferma al giudizio pendente, senza voler andare al pronunciamento del tribunale. Il Comune si arrende al “rischio di soccombenza con condanna alle spese di lite” perché potrebbero esserci state “letture anomale dei contatori”


